L'informativa per il condominio si riferisce principalmente a due ambiti: l'
amministratore che deve informare i condòmini sui propri dati e sulle spese e l'informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali. L'amministratore deve esporre i suoi dati di contatto all'ingresso, tenere aggiornati registri e fornire ai condomini resoconti e verbali di assemblea. Inoltre, è obbligatorio fornire un'informativa privacy chiara e concisa, ad esempio tramite bacheca o e-mail, indicando finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati.
Informativa dell'amministratore
- Dati di contatto: L'amministratore deve esporre all'ingresso del condominio i suoi recapiti (generalità, domicilio, numeri di telefono).
- Doveri di informazione: Deve informare costantemente i condòmini su tutte le attività che comportano entrate e uscite di denaro, e fornire documentazione di spesa.
- Registri condominiali: Deve mantenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale, che contiene informazioni sui proprietari, e il registro di contabilità.
- Verbali di assemblea: I verbali delle assemblee condominiali devono essere messi a disposizione dei condòmini.
Informativa privacy
- Obbligo di legge: È un obbligo di legge fornire un'informativa sulla privacy che spieghi come vengono trattati i dati personali dei condòmini, in conformità con il GDPR.
- Contenuto: L'informativa deve essere chiara, concisa e facilmente accessibile. Deve indicare le finalità del trattamento, i dati raccolti e i tempi di conservazione.
- Modalità di diffusione: Può essere diffusa tramite e-mail, affissa in bacheca o pubblicata in un'area riservata come un portale condominiale.
- Videosorveglianza: In caso di videosorveglianza, è obbligatorio esporre cartelli informativi ben visibili che segnalino la presenza delle telecamere, le finalità delle riprese e il titolare del trattamento.
- Gestione dati: L'amministratore deve gestire i dati in modo sicuro e può dover tenere un registro di tutte le attività di trattamento dei dati.